(1) In seguito all’esito della consultazione referendaria sulla gestione pubblica dell’aeroporto di Bolzano, la Giunta provinciale è autorizzata a dismettere la propria partecipazione finanziaria nella società aeroportuale ABD Airport S.p.A., ovvero, se ciò non dovesse essere possibile, a porre in liquidazione la predetta società. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a rifondere alla società le spese sostenute per la risoluzione di rapporti giuridici.
(2) Gli oneri finanziari conseguenti alla disposizione di cui al comma 1 sono stimati in 500.000,00 euro.