1. Le attività d’insegnamento vengono svolte da docenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle scuole professionali. Se il servizio non può essere garantito dal personale interno verranno incaricate quali relatrici o relatori persone esterne.
2. I docenti della scuola serale possono essere impiegati anche come membri della commissione d’esame, o appartenere al consiglio di classe davanti al quale si svolgerà l’esame preliminare all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
3. I docenti, sulla base del loro rapporto di lavoro dipendente, ricevono un incarico aggiuntivo con specifica retribuzione ai sensi dell’art. 9. Le ore d’insegnamento possono anche essere tratte dall’organico provinciale.