(1) Al fine di prevenire o contenere la diffusione di organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria, il/la responsabile del Servizio fitosanitario prescrive idonee misure fitosanitarie, compresi tra l’altro i divieti di commercializzazione e di messa a dimora di piante, nonché l’estirpazione delle piante ospiti. Le autorità locali sono obbligate ad applicare le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario.
(2) Nella lotta contro la diffusione degli organismi nocivi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può effettuare spese e lavori, anche in economia.