(1) Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 10 e 11 entrano in vigore il 1° gennaio 2017.
(2) Le altre disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.