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c) Legge provinciale 18 marzo 2016, n. 51)
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 22 marzo 2016, n. 12.

Art. 12 (Norme transitorie e abrogazioni)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti amministrativi non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

(2) Per tutte le abitazioni che prima dell’entrata in vigore della presente legge sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per la costruzione, l’acquisto e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario e sono nel secondo decennio di durata del vincolo sociale, è possibile chiedere la cancellazione anticipata del vincolo originario mediante pagamento di una somma a titolo di indennità. Se l’abitazione in questione si trova nei primi cinque anni del secondo decennio di durata del vincolo, va pagato un decimo della somma complessiva. Se l’abitazione in questione si trova negli ultimi cinque anni del secondo decennio di durata del vincolo, va pagato un ventesimo della somma complessiva.

(3) Per tutte le abitazioni che prima dell’entrata in vigore della presente legge sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, per la costruzione, l'acquisto e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario e che sono nel secondo decennio di durata del vincolo sociale, è possibile chiedere la cancellazione anticipata del vincolo originario mediante pagamento di una somma a titolo di indennità. In caso di mutuo senza interessi la somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla base del mutuo residuo, aumentato degli interessi legali a partire dal compimento del primo decennio di durata del vincolo. Se il mutuo è stato interamente rimborsato, la somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla base di un terzo del mutuo concesso senza interessi, riducendola di quattro quinti. Nel caso di un mutuo agevolato la somma da pagare a titolo di indennità si calcola sulla base dei contributi annuali per interessi, e l’ulteriore erogazione di contributi per interessi è sospesa.

(4) Il comma 2 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.