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a) Decreto del Presidente della Provincia 2 febbraio 2016, n. 71)
Commissione provinciale per l’esame di film in lingua tedesca

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1)
Pubblicato nel B.U. 9 febbraio 2016, n. 6.

Art. 4 (Esenzione)

(1) I film in lingua tedesca già esaminati ai sensi della legislazione statale vigente in edizione italiana, possono essere proiettati direttamente in pubblico, senza ulteriori incombenti, nei limiti disposti per i film in edizione italiana.

(2) I film in lingua tedesca non esaminati ai sensi della normativa statale possono essere ammessi alla proiezione in pubblico nei limiti previsti nel Paese dell’area culturale tedesca di provenienza, previa comunicazione all’Ufficio provinciale Film e media del titolo del film, della ragione sociale del produttore o della casa di distribuzione e del nome del regista, nonché dei limiti per la pubblica proiezione disposti nel Paese di provenienza. Di norma tale comunicazione va effettuata almeno 5 giorni prima della proiezione.