(1) L’Amministrazione provinciale si impegna a una pianificazione costante e regolare dei concorsi e selezioni necessari a offrire al personale precario la possibilità di ottenere un impiego a tempo indeterminato. Le procedure selettive del personale docente provinciale e del personale a esso equiparato sono indette con regolarità e risultano già dalla relativa programmazione.
(2) Nel caso di entrata in vigore o di esistenza di disposizioni di legge o di contratto collettivo di più ampia deroga rispetto a quelle disciplinate nel presente contratto collettivo, trovano applicazione le prime.
(3) L’amministrazione provinciale informa almeno una volta l’anno le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto circa i posti vacanti disponibili e i rapporti di lavoro a tempo determinato.