1. Le spese di cui all’articolo 3, lettera a), sono ammissibili in misura pari al 40% dell’importo totale delle spese sostenute nello stesso anno di riferimento previsto per la realizzazione delle iniziative di valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali.
2. L’importo massimo ammissibile delle spese di cui all’articolo 3, lettera a), è pari a 40.000,00 euro l’anno.
3. L’importo massimo ammissibile delle spese di cui all’articolo 3, lettera b), è pari a 50.000,00 euro l’anno.