(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
“1. La composizione del Consiglio si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni e delle comunità comprensoriali e, in rapporto al numero delle assessore comunali e delle sindache, la rappresentanza delle donne.”
(2) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, le parole: “la segreteria della Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “l’assessore/l’assessora provinciale proponente”.