(1) Nei casi di acquisizione di competenze amministrative da parte della Provincia autonoma di Bolzano o di delega alla stessa, la dotazione organica è adeguata, anche con atto amministrativo, al personale da assorbire, secondo quanto risultante dai relativi provvedimenti di trasferimento di competenze. Nella rideterminazione della dotazione si tiene conto dei posti riservati alle categorie protette e di quelli necessari per la gestione del personale trasferito.
(2) La dotazione complessiva di posti attualmente in essere è aumentata di 99 posti per le seguenti nuove esigenze:
- acquisizione delle competenze relative alla già disciolta Fondazione Vital;
- acquisizione di competenze svolte dalla BLS s.p.a. nel settore delle zone produttive;
- potenziamento dei servizi connessi con programmi europei, già effettuato in via provvisoria, a causa dell’urgenza, con l’utilizzo di posti temporaneamente vacanti;
- giornalisti già assunti in via provvisoria, a causa dell’urgenza, con l’utilizzo di posti temporaneamente vacanti;
- predisposizione e gestione del passaggio di nuove competenze e di nuovo personale;
- acquisizione delle competenze relative al settore altoatesino del Parco Nazionale dello Stelvio;
- acquisizione delle competenze relative al personale amministrativo del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano;
- posti per le categorie protette in conseguenza dell’assunzione dei servizi di cui alle lettere precedenti.
(3) Dalle lettere f) e g) di cui al comma 2 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. Alla copertura delle spese derivanti dalla lettera f) si provvede mediante scomputo dal contributo alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla copertura delle spese di cui alla lettera g) si provvede attraverso il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto di autonomia.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.650.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.