(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/ter e 1/quater:
“1/ter Se per finanziare progetti di compensazione ambientale i comuni hanno assunto un mutuo oppure un finanziamento tramite il fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, essi possono utilizzare i canoni annui aggiuntivi per progetti di compensazione ambientale per rimborsare le rate di mutuo o finanziamento.
1/quater I canoni annui aggiuntivi per progetti di compensazione ambientale possono essere usati dai comuni anche per il finanziamento di misure riguardanti beni di proprietà di terzi.”