(1) Il comma 2 dell’articolo 33 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Dopo l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 gli stessi vengono fatturati a carico del committente.”
(2) Dopo l’articolo 33 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 33/bis (Lavori in economia per comuni e altri enti pubblici)
1. Per i comuni, l’esecuzione dei lavori e delle opere ai sensi degli articoli 19, 31, 32 e 33 è richiesta, previa deliberazione della Giunta comunale, dal sindaco territorialmente competente, che ne affida l’incarico alla Ripartizione provinciale Foreste.
2. Per gli altri enti pubblici, la richiesta e l’affidamento dell’incarico di cui al comma 1 sono effettuati dal rispettivo rappresentante legale.”