(1) L’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 5 (Contributi per la protezione degli animali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere a organizzazioni di volontariato contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per: