(1) Il comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:
“3. Al/Alla presidente della commissione e al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria può essere concesso un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni e inoltre il rimborso delle spese sostenute per adempiere alle loro funzioni istituzionali. La misura di tale assegno nonché la tipologia e l’ammontare delle spese rimborsabili sono stabiliti con delibera dalla Giunta provinciale.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 15.000,00 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede con la legge di stabilità.