(1) La Provincia autonoma di Bolzano può affidare in convenzione all’Agenzia delle Entrate la riscossione, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contribuiti destinati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, nonché agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, prevalentemente operativi nel territorio della provincia di Bolzano.
(2) Ai fini dell’applicazione del comma 1, si intendono come prevalentemente operativi nel territorio della provincia di Bolzano i soggetti che hanno la sede legale ed effettiva nella provincia di Bolzano. I criteri per l'individuazione della sede effettiva possono essere definiti con successivo regolamento di attuazione.
(3) Le modalità applicative del presente articolo, in particolare per l’attribuzione delle entrate a ciascun ente, per la corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti ai soggetti incaricati dell’attività di riscossione e per la verifica dell’osservanza dei requisiti, vengono stabiliti con il regolamento di attuazione di cui al comma 2.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per il 2016 e in 50.000,00 euro rispettivamente per il 2017 e il 2018, si provvede con la legge di stabilità.