(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni a favore delle imprese industriali che abbiano inoltrato domanda di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni o l’autorizzazione per l’applicazione dei contratti di solidarietà al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che abbiano i requisiti per l’accoglimento delle domande.
(2) L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico provvede all'erogazione delle anticipazioni su autorizzazione della Ripartizione provinciale Lavoro nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia e in base alla convenzione da stipularsi con la Ripartizione provinciale Lavoro.