(1) Dopo l’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 127/bis (Interpretazione autentica dell’articolo 127)
1. Considerato che l’articolo 127 della presente legge, per espressa previsione di cui al suo primo comma, è stato emanato in attuazione delle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia e sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la frase: “la Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica anche oltre i livelli minimi”, contenuta nella prima proposizione del comma 3 dell’articolo 127, nonché la frase: “la Giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive” contenuta nella terza proposizione del comma 3 dell’Art. 127 (, si intendono riferite anche agli edifici di nuova costruzione.”