(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14, è inserito il seguente comma:
“3/bis Gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalle direttive stesse. Sono fatte salve le misure in materia di tutela delle minoranze linguistiche e per la salvaguardia di specifici interessi provinciali.”