(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
“6. Il personale risultato inidoneo alle mansioni in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del lavoro è trasferito in un apposito contingente separato, previo reinquadramento in diverso profilo professionale, conformemente al bisogno organizzativo dell’Amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. Il consenso del personale costituisce presupposto per la permanenza in servizio nell’Amministrazione. L’Amministrazione valuta anche la necessità di appositi percorsi di formazione per agevolare il reinserimento lavorativo di tale personale.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5/bis La disciplina di cui al comma 5 si applica uniformemente a tutti i rapporti di lavoro del personale di cui all’Art. 1 precedenti all’entrata in vigore della presente legge, fermi restando i provvedimenti già adottati.”
(3) Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“k) è consentito conferire al personale già in pensione del settore pubblico e privato incarichi per attività di relatore/relatrice.”
(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
“3. Alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, non si provvede per importi lordi fino a 30,00 euro, salvo le compensazioni contabili con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Questa disposizione si applica a tutti i casi di rideterminazione ancora in essere.”
(5) Dopo l’articolo 50 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:
“Art. 50/bis (Misure straordinarie per la stabilizzazione del personale delle scuole dell’infanzia e del personale per l’integrazione)
1. In caso di un elevato e costante numero di supplenze annuali nell’ambito della scuola dell’infanzia e dell’integrazione e in considerazione del ricambio generazionale prevedibile, la Giunta provinciale può aumentare la percentuale del personale provinciale a tempo indeterminato fino al 120 per cento della relativa dotazione specifica di posti.”