(1) I comuni possono istituire, ove necessario, servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia, per i quali deve essere garantito il servizio di accompagnamento.
(2) La Giunta provinciale fissa, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sulla base delle disposizioni sul trasporto degli alunni/delle alunne ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, i requisiti di ammissione e i criteri per l’istituzione dei servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia.