(1) Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell’articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta Provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. 27)