(1) Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge. 16)
(2) Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del/della RUP nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal/dalla responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento. 17)
(3) Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della RUP, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all’attività del/della RUP possono essere affidati, con le procedure prescritte per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 18)
(4) Il/La RUP può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture. 19)
(5) Il nominativo del/della RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 20)
(6) Ferma restando l’unicità del/della RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un/una responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un/una responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del/della RUP. 21)
(7) Il/La RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di cui alla normativa di riferimento che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. 22)
(7-bis) Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al/alla RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’uno per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del/della RUP di incarichi di assistenza al medesimo/alla medesima. 23)
(7-ter) Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato è vietata l’attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore/direttrice dei lavori o collaudatore/collaudatrice allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.24)
(7-quater) Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un/una RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. 25)
(8) Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l’obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle procedure tradizionali nonché nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l’apertura dei campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l’apertura delle offerte o dei campioni. 26)