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i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 32 (Controlli a campione sulla veridicità  delle dichiarazioni sostitutive)

(1)  Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. Per l’iscrizione in Albi, Elenchi, e per l’abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall’Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l’Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell’autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti. 97)

(2)  Per le procedure di gara relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall’articolo 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa. 98)

97)
L'art. 32, comma 1,  è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 27 gennaio 2017, n. 1, e successivamente dall'art. 14, comma 1, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
98)
L'art. 32, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L.P. 9 luglio 2019, n. 3.
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