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i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 16 (Metodi di calcolo del valore  stimato degli appalti)  

(1) Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto. 52)

(2)  Se un’amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall’unità in questione.

(3)  La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

(4)  Il valore stimato dell’appalto è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d’appalto.

(5)  Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro, della convenzione o del sistema dinamico di acquisizione.

(6)  Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

(7)  Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.

(8)  Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

(9)  Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

(10) In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l’intero importo dell’opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. 53)

(11)  Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

  1. il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,
  2. oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.

(12)  Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l’affitto o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

  1. per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
  2. per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

(13)  Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

  1. per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
  2. per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
  3. per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

(14)  Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

  1. nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;
  2. nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

(15)  Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra l’altro:

  1. delle risorse economiche effettivamente allocate dall’amministrazione aggiudicatrice al momento dell’indizione della procedura di aggiudicazione;
  2. della disponibilità effettiva in capo all’amministrazione aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto;
  3. di ulteriori fattori di contesto connessi all’oggetto dell’appalto e funzionali alla sua realizzazione, che non rientrano nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice.

(16)  Nessun progetto d’opera né appalto di servizi può essere frazionato per escluderlo dall’applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento.

52)
L'art. 16, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente così sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
53)
L'art. 16, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
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