(1) Le amministrazioni che provvedono all’esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo milione del valore presunto dell’opera pubblica e una quota non superiore all’uno per cento dell’importo residuo.
(2) Alla scelta dell’opera d’arte provvede una commissione giudicatrice nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione giudicatrice è composta in prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la RUP. 45)
(3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.