(1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, può essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 41)
(2) Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l’approvazione del progetto. 42)