(1) Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all’articolo 3-ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare.
(2) Le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualificazione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finanziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall’attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.
(3) Per le ipotesi in cui, per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da individuarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica. 10)