Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
Ultima edizione
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Lavori pubblici, servizi e forniture
Disposizioni procedurali
Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 (Definizione delle suddivisioni)
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
1)
Disposizioni sugli appalti pubblici
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.
Art. 3 (Definizione delle suddivisioni)
(
1
)
Ai fini della presente legge si intende per:
“lotto funzionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
4)
“lotto prestazionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
5)
“lotto quantitativo”: uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto, adeguato alla capacità economico-finanziaria delle piccole e medie imprese.
6)
(
2
)
7)
4)
La lettera a) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della
L.P. 16 giugno 2023, n. 11
e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della
L.P. 16 giugno 2023, n. 11
.
5)
La lettera b) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della
L.P. 16 giugno 2023, n. 11
e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della
L.P. 16 giugno 2023, n. 11
.
6)
La lettera c) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, della
L.P. 16 giugno 2023, n. 11
e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della
L.P. 16 giugno 2023, n. 11
.
7)
L'art. 3, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della
L.P. 9 luglio 2019, n. 3
e successivamente abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera a), della
L.P. 16 giugno 2023, n. 11
e acquista efficacia il 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 24, comma 2, della
L.P. 16 giugno 2023, n. 11
.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Ambito di applicazione soggettivo)
Art. 3 (Definizione delle suddivisioni)
Art. 4
Art. 4-bis (Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni)
Art. 4-ter (Programmi unitari di valorizzazione territoriale)
SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
ATTIVITÀ PREPARATORIE
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
AFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ESECUZIONE
SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI
ABROGAZIONI
j) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
k) Legge provinciale 9 luglio 2019, n. 3
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
m) Legge provinciale 16 giugno 2023, n. 11
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico