(1) Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale.
(2) Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:
(3) Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali:
(4) Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per “enti aggiudicatori” si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.
(5) Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni. 3)