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h) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 321)
Istituzione dell’Agenzia per la protezione civile

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1)
Pubblicato nel numero straordinario n. 4 del B.U. 10 dicembre 2015, n. 49.

Art. 7

(1) Gli articoli da 22 a 29 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“Art. 22  (Istituzione)

1. È istituita l’Agenzia per la protezione civile, di seguito denominata Agenzia.

2. L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e dell’assessore competente.

3. L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua.

4. L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati

5. L’Agenzia può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali e internazionali, centri di ricerca o sperimentazione, e avvalersi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese.

6. In caso di necessità l’Agenzia può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell’amministrazione provinciale.

7. Con regolamento sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie.

Art. 23 (Entrate e patrimonio)

1. Le entrate dell’Agenzia consistono in:

  1. assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti connessi al servizio antincendi, alla protezione civile, alle opere idrauliche e per lo svolgimento degli altri compiti di cui all’Art. 22 ;
  2. entrate derivanti da servizi resi dall’Agenzia dietro corrispettivo;
  3. tutte le ulteriori entrate connesse ai compiti dell’Agenzia.

2. Tutte le entrate connesse ai compiti dell’Agenzia sono assegnate direttamente alla stessa.

3. Le entrate connesse al demanio idrico e alla gestione delle reti radio della Provincia sono riscosse dall’ufficio provinciale competente.

4. L’Agenzia dispone di un proprio servizio di cassa, affidato all’istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia.

5. La Provincia può mettere a disposizione dell’Agenzia i beni immobili necessari allo svolgimento delle sue attività. Il patrimonio immobiliare rimane in ogni caso di proprietà della Provincia.

6. La Provincia può mettere a disposizione o trasferire in proprietà all’Agenzia i beni mobili necessari allo svolgimento delle sue attività, inclusi i beni mobili registrati.

7. L’Agenzia utilizza e amministra i beni immobili e mobili necessari allo svolgimento delle sue attività e provvede alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quel che riguarda le sedi, la competenza permane in capo alla Provincia e le relative spese di gestione sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 24 (Organi dell’Agenzia)

1. Gli organi dell’Agenzia sono:

  1. il direttore;
  2. il collegio dei revisori dei conti;

Art. 25 (Il direttore dell’Agenzia)

1. Il direttore dell’Agenzia è nominato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. Al direttore è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza dell’Agenzia. La sua posizione giuridica corrisponde a quella del direttore di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. definisce, sentiti i dirigenti competenti, gli obiettivi annuali dell’Agenzia e ne verifica l’attuazione;
  2. esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell’Agenzia, escluse quelle per le quali è espressamente prevista una diversa disciplina;
  3. concede tutti i contributi in materia di servizi antincendi e protezione civile secondo i programmi approvati periodicamente dall’assessore competente;
  4. esercita i compiti e le funzioni di un direttore di ripartizione per il personale provinciale messo a disposizione dell’Agenzia e gestisce il personale assunto dall’Agenzia stessa;
  5. propone alla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la dotazione complessiva dei posti del personale da assumere presso l’Agenzia;
  6. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale il budget annuale, le variazioni di budget ed il bilancio d’esercizio e ne controlla l’attuazione;
  7. stipula convenzioni e contratti in nome dell’Agenzia e ne garantisce la realizzazione e l’esecuzione;
  8. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale tutti i programmi delle attività nonché le eventuali modifiche degli stessi ed è responsabile della loro attuazione;
  9. è responsabile dell’amministrazione e della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione dell’Agenzia e nomina i depositari e i sub depositari dello stesso;
  10. adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione dell’Agenzia.

3. Ai lavori, ai servizi e alle forniture si applicano le disposizioni vigenti in materia.

4. In caso di assenza o impedimento del direttore le funzioni sono esercitate dal sostituto.

5. Il direttore può delegare singole funzioni ai dirigenti dell’Agenzia.

Art. 26 (Il collegio dei revisori dei conti)

1. La gestione finanziaria dell’Agenzia è soggetta al riscontro del collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori.

3. Nella composizione del collegio si tiene conto in misura proporzionale della consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano. Deve inoltre essere garantita un’equilibrata rappresentanza dei generi ai sensi della normativa vigente.

4. I componenti del collegio rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del loro incarico. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi.

5. Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

6. Il collegio dei revisori dei conti:

  1. vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia;
  2. redige una relazione sul budget annuale, sulle variazioni di budget ed sul bilancio d’esercizio.

Art. 27 (Provvedimenti assessorili e deliberazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, i provvedimenti assessorili e le proposte di deliberazione sottoposte dall’Agenzia all’approvazione della Giunta provinciale devono essere vistati, secondo le rispettive competenze e responsabilità, dai dirigenti dell’Agenzia e dal direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di contabilità in ordine alla regolarità contabile.

Art. 28 (Personale)

1. All’Agenzia viene messo a disposizione il personale della Ripartizione Protezione antincendi e civile, con un contingente di 74 unità equivalenti a tempo pieno, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, con un contingente di 149 unità equivalenti a tempo pieno, e della Ripartizione Opere idrauliche, con un contingente di 79,26 unità equivalenti a tempo pieno. I dipendenti interessati permangono nel ruolo generale ovvero nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

2. L’Agenzia prende in carico tutto il personale operaio assunto con contratto di diritto privato dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale del 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, mantenendo in capo allo stesso tutti i diritti quesiti e gli obblighi.

3. L’Agenzia può assumere personale, anche stagionale, per lo svolgimento delle sue attività aziendali.

4. Per il personale della Provincia trovano applicazione le disposizioni in materia di ordinamento del personale provinciale.

Art. 29 (Ricorsi)

1. Contro gli atti amministrativi adottati dal direttore dell’Agenzia è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.”

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