(1) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole “l’amministrazione provinciale” sono inserite le parole “e l’Agenzia per la protezione civile” e la parola “provvede“ è sostituita dalla parola “provvedono”.
(2) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole “sorgt die Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole “sorgen die Landesverwaltung und die Agentur für Bevölkerungsschutz” e la parola “durchführt” è sostituita dalla parola “durchführen”.
(3) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole “da parte” sono inserite le parole “dell’Agenzia per la protezione civile e”.
(4) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole “besteht für die” sono inserite le parole “Agentur für Bevölkerungsschutz und die”.