(1) In attesa della riorganizzazione definitiva, il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e dell’articolo 19 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n.11, e successive modifiche, l’accorpamento e la riorganizzazione delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e la protezione civile e del Corpo permanente dei vigili del fuoco, con l’istituzione e il trasferimento di funzioni all’Agenzia per la protezione civile.