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h) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 321)
Istituzione dell’Agenzia per la protezione civile

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1)
Pubblicato nel numero straordinario n. 4 del B.U. 10 dicembre 2015, n. 49.

Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) L’Agenzia sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2016.

(2) L’Agenzia assume tutte le funzioni e i compiti delle Ripartizioni provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, del Corpo permanente dei vigili del fuoco e dei relativi uffici, avvalendosi della struttura amministrativa esistente. Le suddette unità organizzative permangono in essere, e le competenze connesse restano invariate, fino all’approvazione dello Statuto dell’Agenzia.

(3) Al fine di assicurare un regolare passaggio contabile, il consiglio di amministrazione e l’organo di controllo in persona del revisore unico dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile restano insediati fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2015.

(4) Fino alla definizione o all’adozione di nuovi regolamenti, criteri, modalità, direttive, piani, tariffe, delibere e procedure, restano in vigore quelli già approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile nonché dalla Giunta provinciale e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai corrispondenti organi dell’Agenzia.

(5) L’Agenzia subentra in tutti i contratti attivi e passivi dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile nonché delle Ripartizioni Protezione antincendi e civile e Opere idrauliche.

(6) L’Agenzia liquida i contributi, i sussidi, i finanziamenti e i rimborsi delle spese concessi dall’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, dalla Giunta provinciale o dalla Ripartizione Protezione antincendi e civile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(7) Eventuali residui passivi a carico del bilancio provinciale a favore dell’Agenzia saranno versati sul conto esistente dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e successivamente assegnati automaticamente all’Agenzia.

(8) Il decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36, e successive modifiche, resta in vigore fino alla riorganizzazione definitiva e in quanto compatibile con la normativa provinciale in materia di contabilità.

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