(1) Il comma 7 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. L’Agenzia provvede, previa autorizzazione dell’assessore competente, al finanziamento dei corsi di formazione e vigila sul loro regolare svolgimento. La Giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definisce le relative tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni.”