(1) Nel comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “L’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile può” sono sostituite dalle parole “Il direttore dell’Agenzia può, previa approvazione dei programmi da parte dell’assessore competente,”.