(1) La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all’affidatario non comportano alcun diritto all’indennizzo a favore dell’affidatario.
(2) L’impresa subentrante deve assumere il personale dipendente dell’impresa cessante con l’impegno di mantenere nel tempo i diritti acquisiti dal personale dipendente tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali.
(3) I beni mobili e immobili essenziali acquistati con contributi provinciali devono essere trasferiti secondo le condizioni contrattuali all’impresa subentrante, con l’obbligo di destinazione degli stessi al servizio di trasporto pubblico di persone per la durata residua del contratto. I beni sono ceduti a prezzo di mercato, al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati.
(4) I beni mobili e immobili non essenziali acquistati con contributi provinciali possono essere ceduti all’impresa subentrante a prezzo di mercato, al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati. Qualora l’impresa affidataria cessante non trasferisca la proprietà di detti beni all’impresa subentrante, essa è tenuta a restituire la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo non ancora ammortizzato.
(5) In tutti i casi di subentro l’impresa affidataria cessante è tenuta a proseguire il servizio sino all’effettivo subentro della nuova impresa. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti.