(1) La Provincia di Bolzano può ricorrere a modelli di remunerazione a costo netto, costo lordo o forme miste incentivanti.
(2) Nel caso in cui si ricorre al modello di remunerazione a costo lordo, devono essere previsti adeguati meccanismi incentivanti con l’obiettivo di incrementare gli introiti tariffari e il numero di passeggeri.
(3) L’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di linea nei singoli bacini è determinato sulla base di un corrispettivo unitario, differenziato per le diverse tipologie dei servizi. Il calcolo del corrispettivo unitario avviene sulla base di un modello di costo standard che tiene conto di tutti i fattori che determinano il costo complessivo del servizio, comprese le quote di ammortamento per l’acquisto di veicoli e materiale rotabile, e che garantisce un adeguato utile.
(4) Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico di persone d’interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone.