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g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)2)
Mobilità pubblica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 6 (Società Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.)    delibera sentenza

(1)  La Società Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. – STA, di seguito denominata STA:

  1. progetta, realizza, acquista e gestisce le infrastrutture, gli immobili e gli impianti di proprietà pubblica per il trasporto di persone, provvedendo alla loro manutenzione e messa a disposizione;
  2. può acquistare e gestire veicoli e materiale rotabile da mettere a disposizione dei gestori di servizio di trasporto pubblico;
  3. provvede alla promozione del trasporto pubblico e sviluppa progetti per l’introduzione di servizi innovativi;
  4. realizza, gestisce e vende spazi pubblicitari con riferimento alle infrastrutture e ai veicoli da lei gestiti ovvero al materiale rotabile gestito da questa società.

(2)  Sono affidate alla STA le seguenti funzioni tecniche e amministrative relative al trasporto pubblico integrato:

  1. progettazione, coordinamento e gestione di un sistema tecnologico unitario e standardizzato;
  2. gestione del sistema tariffario, dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione;
  3. pubblicazione e diffusione dell’orario dei servizi di linea del trasporto pubblico integrato e gestione dell’informazione al pubblico;
  4. ripartizione degli introiti tariffari e di eventuali altri introiti;
  5. raccolta, elaborazione e gestione dei dati relativi all’esercizio dei servizi, dei passeggeri trasportati e delle tariffe.

(3)  La Provincia ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l’eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. 5)

massimeDelibera 25 luglio 2017, n. 822 - Gestione box-depositi biciclette presso le stazioni ferroviarie dell'Alto Adige - Convenzione con i Comuni
5)
L'art. 6, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 21, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.  Successivamente il comma 3 è stato nuovamente sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
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