(1) Il presente regolamento, in esecuzione dell’articolo 44, comma 4, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”, determina, sulla base degli esiti della rilevazione di cui all’articolo 44 della legge, la quota di cubatura da riservare alle attività rispettivamente di servizi e di commercio al dettaglio, nelle zone per insediamenti produttivi.