(1) Nelle zone protette sono istituite e riconosciute, previa autorizzazione dell’Ufficio provinciale Zootecnia, una o più stazioni di riproduzione, al fine di assicurare l’accoppiamento di api regine di razza pura. A tale scopo l’associazione degli apicoltori più rappresentativa della provincia di Bolzano deve presentare all’Ufficio provinciale Zootecnia apposita domanda.
(2) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: