7.1 La domanda di aiuto deve essere presentata all’Ufficio provinciale Zootecnia entro il 31 gennaio dell’anno assicurativo.
7.2 La richiesta di pagamento deve essere presentata all’Ufficio provinciale Zootecnia tra il 1° gennaio e il 15 febbraio dell’anno successivo all’anno assicurativo. Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:
a) da parte dei singoli imprenditori agricoli:
copia della polizza assicurativa e la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del premio entro il 31 dicembre dell’anno assicurativo di riferimento;
b) da parte dei consorzi, delle compagnie di assicurazione e di brokeraggio:
un elenco riassuntivo contenente i nomi degli imprenditori agricoli assicurati con gli animali assicurati nonché un elenco riassuntivo dei premi dovuti dagli assicurati e l’indicazione dei premi pagati;
c) da parte delle associazioni di mutua assicurazione del bestiame e delle associazioni agrarie:
il protocollo dell’assemblea dei soci con il bilancio approvato e il calcolo dei premi assicurativi dell’anno assicurativo trascorso dovuti dai soci, nonché l’elenco riassuntivo dei danni di cui al punto 4 liquidati nell’anno assicurativo trascorso, con allegate le rispettive attestazioni di pagamento ai soci.