(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente comma:
“3/bis. I mutui agevolati di cui al comma 3 possono essere concessi anche tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.”