(1) Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, dopo la parola: “dismissione” sono inserite le parole: “assegnazione, conferimento, aggregazione” e l’ultimo periodo del comma 1 è così sostituito: “Attraverso o in conseguenza di tali operazioni la Giunta provinciale può, anche con la partecipazione di altri enti pubblici:
- costituire nuove società o istituire aziende speciali ed enti;
- partecipare a società, aziende speciali ed enti già esistenti;
- provvedere all’aggregazione di società, aziende speciali ed enti, anche se già esistenti.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6:
“2. L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è rinviato all’anno 2017.
3. A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, cui è attribuita funzione autorizzatoria.
4. Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.
5. Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Con regolamento d’esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei medesimi enti strumentali, tenuto conto di quanto previsto dal presente comma, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile.
6. I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017.”