(1) Le attività di riscossione delle entrate affidate da enti pubblici della provincia di Bolzano a proprie società in-house, sono gestite mediante l’apertura di almeno un conto corrente bancario o postale, anche unico per tutti gli enti affidanti, intestato alla società affidataria ed esclusivamente dedicato alle attività di riscossione.
(2) Le società di cui al comma 1 dovranno fornire ai singoli enti affidanti evidenza separata delle riscossioni di loro competenza mediante idonei strumenti di rendicontazione.