(1) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all’articolo 8, nella misura ridotta del 50 per cento.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua nella misura stabilita dall’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche.
3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 1 e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato.”
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
3. Dal 1° gennaio 2016 le tasse automobilistiche relative agli autoveicoli e ai motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che a quella data siano già ultraventennali sono corrisposte con le modalità ed entro i termini di scadenza di cui al decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462.