1. Possono essere concessi rimborsi fino al 50 per cento delle quote di partecipazione a corsi per l’apprendimento della lingua tedesca, italiana, ladina o del paese di immigrazione, alle seguenti condizioni:
a) se nella relativa domanda si motiva in modo esaustivo per quale ragione non si è in grado di frequentare un corso analogo in provincia di Bolzano;
b) se in passato non si è già usufruito di un rimborso della quota di partecipazione ad un corso di lingua;
c) se il pagamento della quota è documentato con fatture quietanzate.
2. Per il ritorno in patria, ai beneficiari possono essere rimborsate fino al 50 per cento delle spese di viaggio nonché delle spese per il trasporto di masserizie, macchinari e attrezzature di lavoro; il singolo rimborso non può comunque superare l’importo di 2.600 euro. Possono essere considerate anche le spese relative a familiari e parenti, purché facciano parte del nucleo familiare. Sono escluse le spese di viaggio dagli Stati europei.
3. Le spese per la traslazione delle salme di persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), decedute all’estero, vengono rimborsate fino al 50 per cento; il rimborso non può superare l’importo massimo di 2.600 euro.
4. Se i fondi a disposizione sul capitolo dell’esercizio finanziario di riferimento non sono sufficienti a soddisfare le domande, i rimborsi verranno ridotti in proporzione.