1. La legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, recante “Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero”, di seguito denominata legge provinciale, mira a rafforzare e consolidare il legame tra le emigrate e gli emigrati sudtirolesi all’estero e la provincia di Bolzano. A tale scopo si sostengono interventi di informazione, consulenza e formazione a favore di questo gruppo di destinatari, delle loro organizzazioni e istituzioni, nonché il ritorno delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero in provincia di Bolzano.
2. A tal fine sono previste le seguenti agevolazioni:
1) contributi per l’attività delle organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei presenti criteri;
2) contributi per investimenti delle organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei presenti criteri;
3) rimborsi per spese sostenute dalle persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dei presenti criteri per la frequenza di corsi di lingua e per il ritorno nella terra d’origine.