(1) Su richiesta delle organizzazioni sindacali l’Amministrazione provinciale può provvedere per il personale in aspettativa non retribuita per motivi sindacali ai sensi dell’articolo 5 del CCI 26.01.2015, al pagamento dello stipendio fisso e continuativo in godimento presso la Provincia all’inizio del collocamento in aspettativa, e al versamento degli oneri riflessi; le organizzazioni sindacali sono tenute a rimborsare all’Amministrazione tutti gli importi da questa anticipati, inclusi gli oneri riflessi ed il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato maturato per questo periodo.