(1) Le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative erogate dalle strutture del Servizio sanitario provinciale a favore delle persone con disabilità devono essere effettuate in tempi adeguati alle loro particolari esigenze e in tutte le fasi della vita.
(2) In conformità con le norme di legge, di indirizzo e di programmazione emanate dallo Stato e dalla Provincia, le prestazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da protocolli d'intesa fra enti e servizi interessati pubblici e privati senza scopo di lucro.