(1) Il comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
“3. Le commissioni per gli esami di specializzazione e di qualificazione sono composte da almeno tre componenti con particolari competenze tecniche e didattiche nelle rispettive specializzazioni e qualificazioni. I componenti vengono nominati di volta in volta con il decreto di indizione dei corsi dall’assessore provinciale competente. I diplomi d’esame recano la firma dell’assessore provinciale competente.”
(2) Sono abrogate le seguenti disposizioni: